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Videosorveglianza “regole per la privacy”

Videosorveglianza “regole per la privacy”

In ambito privato

l’installazione di impianti di videosorveglianza è completamente libera e non richiede alcuna autorizzazione neanche ad esempio da parte degli altri condomini. L’unica condizione prevista è che le riprese non riguardino spazi collettivi o luoghi di passaggio pubblico.
Una condizione durante l’installazione è quella di prestare attenzione ad evitare che le telecamere inquadrino spazi pubblici esterni come la porta del vicino.
Le riprese effettuate non possono in alcun modo essere diffuse.

In ambito pubblico

Nel caso in cui l’oggetto della videosorveglianza sia uno spazio pubblico o effettuata da un’azienda sopraggiunge invece l’obbligo dell’informativa, ovvero della necessità che gli interessati siano informati della presenza di una zona videosorvegliata con cartelli espliciti, comprensibili e sempre visibili, questo vale anche nel caso di eventi pubblici.  L’informativa può essere minima, ad esempio con un semplice cartello recante la dicitura “area videosorvegliata” con adeguata immagine esplicativa. Per il testo completo si potrà, con un semplice rimando, fare riferimento all’informativa completa con adeguata alla normativa GDPR 2016/679.

Videosorveglianza


La conservazione delle immagini registrate

I dati raccolti devono essere protetti con misure di sicurezza tecniche, organizzative e preventive che abbattano “i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini” (art. 32).
Tra queste misure possiamo trovare credenziali di autenticazione idonee, livelli diversi di accesso, protezione dei rischi in caso di apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche. Il titolare o il responsabile del trattamento, inoltre, è chiamato sempre a designare gli addetti al trattamento.

la valutazione di impatto

Il GDPR (art. 35) dispone che nei casi in cui il trattamento dati personali, in particolare qualora avvenga con l’utilizzo di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dei lavoratori, il datore deve preventivamente condurre la cosiddetta “valutazione di impatto”. In sostanza, è una procedura che permette di valutare e dimostrare la conformità del trattamento dati con le norme competenti in materia.

Con provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 il Garante della privacy ha fornito un elenco di trattamenti soggetti al requisito della valutazione d’impatto. Tra questi figurano (punto 5) i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro con sistemi tecnologici (in particolare apparecchiature di videosorveglianza e geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dei dipendenti.

Stando alle Linee guida in materia di valutazione d’impatto adottate il 4 aprile 2017 dal cosiddetto “Gruppo di lavoro articolo 29” oggi sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati, esistono una serie di criteri al ricorrere dei quali è opportuno che il datore proceda alla valutazione:

Monitoraggio sistematico, da intendersi come quel trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, inclusi i dati raccolti tra le reti internet o la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico;

Source: https://www.allarmeroma.it/

Immagini collegate:

Osvaldo Bizzarri